Perché è importante il DM 3 settembre 2021 per l’affollamento locali

Negli ultimi anni la normativa sulla sicurezza antincendio è cambiata profondamente. Con i nuovi decreti antincendio del settembre 2021, il Ministero dell’Interno ha introdotto regole più moderne e precise per migliorare la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, rendendo più chiari anche i criteri di affollamento dei locali.

In questo approfondimento analizziamo cosa prevede il Nuovo decreto D.M. 3/9/21 (noto come «Decreto Minicodice» o Decreto 3 settembre 2021 Antincendio) e il tema affollamento dei locali, come si calcola il numero massimo di persone ammesse in uno spazio e cosa cambia in materia di formazione e sicurezza.

Il DM 3/9/2021 è parte di un insieme di tre decreti pubblicati a settembre 2021, che hanno sostituito il vecchio DM 10 marzo 1998.

Ecco, in sintesi, cosa cambia:

  • DM 1 settembre 2021: (noto come “Decreto Controlli”) fissa i criteri generali per il controllo, sorveglianza degli impianti e delle attrezzature antincendio e la manutenzione degli stessi.
  • DM 2 settembre 2021: definisce le misure di esercizio e di emergenza, inclusi i piani di emergenza obbligatori e le prove di evacuazione, aggiorna i livelli di rischio dei corsi antincendio definendo i contenuti e l’obbligatorietà delle prove pratiche che diventano sempre obbligatorie.
  • DM 3 settembre 2021: (noto come “Minicodice”) definisce i criteri di valutazione del rischio incendio, la gestione delle emergenze e il calcolo dell’affollamento dei locali.

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
  2. Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
  3. a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR n. 151 del 2011 (quindi le attività soggette a SCIA antincendio – ex certificato prevenzione incendi)

Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

  1. b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  2. c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  3. d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.

  1. e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  2. f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

Affollamento Locali: cosa cambia con i nuovi decreti antincendio

Il D.M. 3 settembre 2021 (noto come “Minicodice” antincendio) fissa quindi a 100 persone il limite massimo di affollamento complessivo per definire un luogo di lavoro a basso rischio d’incendio.

Pertanto tutti i luoghi di lavoro con affollamento superiore a 100 persone non sono più considerati a basso rischio d’incendio.

 

minicodice antincendio

 

Questo influisce molto sulle attività di bar e ristorazione che si vedono catapultare nelle attività non a basso rischio d’incendio, e ciò che ne consegue è che non si può più applicare il Minicodice ma si dovrà applicare il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

Pertanto, dalla data di entrate in vigore del presente decreto, ovvero il 29 ottobre 2022, tutte le attività con affollamento oltre le 100 persone dovranno adeguarsi al DM 3 agosto 2015, ciò significa regole molto più stringenti dal punto di vista della sicurezza antincendio.

 

Cosa tratta il DM 3 settembre 2021

Il DM 3 settembre 2021, o “Decreto 3 settembre 2021 antincendio”, intitolato “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” rappresenta un aggiornamento fondamentale del quadro normativo antincendio.

Il decreto stabilisce:

  • i principi generali di prevenzione incendi,
  • le modalità di valutazione del rischio incendio,
  • e le regole per la gestione dell’emergenza antincendio.

 

Come si calcola il massimo affollamento

Il massimo affollamento è il numero massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente in un ambiente, tenendo conto della superficie disponibile e delle vie di fuga.

Il DM 3 settembre 2021 stabilisce come valore di riferimento una densità di affollamento di 0,7 persone/m² (cioè 1 persona ogni 1,43 m²).

La formula di base è quindi:

Affollamento massimo = Superficie utile (m²) × Densità di affollamento 0,7 (persone/m²)

Esempio generale (secondo il Decreto 3 settembre 2021)

Un locale di 100 m² × 0,7 persone/m² = 70 persone di affollamento massimo.

Questo è il valore da usare in assenza di norme specifiche per quella tipologia di ambiente.

Tuttavia, in casi di non applicazione del Decreto 3 settembre 2021 e pertanto per gli ambienti non a basso rischio d’incendio, esistono regole tecniche verticali che stabiliscono valori diversi per alcuni tipi di locali

Ecco i principali riferimenti:

Tipo di locale

Densità di affollamento (persone/m²)

Aule scolastiche 0,4 persone/m² o numero di posti stabiliti per aula
Ristoranti 0,7 persone/m²
Discoteche / locali di pubblico spettacolo 1,2 persone/m²

 

In fase di valutazione del rischio incendio, il tecnico antincendio deve verificare che le vie di esodo e le uscite siano dimensionate in base all’affollamento reale del locale.

 

Nuove normative per i corsi antincendio

Il tema della formazione antincendio è disciplinato dal DM 2 settembre 2021, complementare al DM 3/9/2021.

Il decreto aggiorna:

  • i livelli di rischio (basso, medio, elevato → ora definiti come Livello 1, 2 e 3);
  • la durata dei corsi per gli addetti antincendio;
  • e la frequenza di aggiornamento (ogni 5 anni).

 

formazione antincendio

 

La novità più importante è l’obbligo di prove pratiche per tutti i livelli, con esercitazioni sull’uso di estintori, idranti e procedure di evacuazione.

Questo approccio è coerente con i principi del DM 3 settembre 2021, che dà grande importanza alla gestione dell’emergenza antincendio e alla preparazione del personale.

Ogni datore di lavoro deve dunque assicurarsi che nel proprio team ci siano addetti formati e aggiornati, e che le procedure di evacuazione siano provate regolarmente.

 

Come si collegano i decreti dell’1, 2 e 3 settembre 2021

Per comprendere appieno il nuovo decreto antincendio Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, è utile riassumere brevemente gli altri due decreti correlati:

  • DM 1 settembre 2021 – Controlli e manutenzione
    Regola la sorveglianza, manutenzione e controllo di estintori, impianti di spegnimento, rilevatori di fumo e sistemi di allarme.
    Stabilisce chi può svolgere le verifiche e con quale periodicità.
  • DM 2 settembre 2021 – Formazione
    Definisce le modalità dei corsi antincendio per gli addetti alla sicurezza.
    Specifica le durate, i contenuti minimi e i requisiti dei formatori.
  • DM 3 settembre 2021 – Gestione dell’emergenza e affollamento locali
    Si concentra sulla valutazione del rischio incendio, sulla gestione dell’emergenza, e sui criteri di affollamento e vie di esodo.

Insieme, questi tre decreti formano un sistema integrato che migliora la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e promuove una cultura della sicurezza più concreta.

 

Come adeguarsi al Decreto Ministeriale 3 settembre 2021

Il nuovo decreto DM 9-21 e affollamento dei locali rappresenta un passo avanti importante per la sicurezza in azienda e nei luoghi aperti al pubblico.

Grazie ai nuovi criteri di affollamento, ogni struttura può essere valutata in modo più preciso e adeguato alla realtà operativa.

Per questo è fondamentale affidarsi a consulenti esperti in materia di sicurezza antincendio.

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