In questo articolo parleremo delle vie d’esodo secondo quanto indicato nel nuovo DM 3 settembre 2021, ovvero la norma che regolamenta i

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Campo di applicazione

  1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
  2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
    a) con affollamento complessivo maggiore o uguale a100 occupanti;

    Nota: Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

    b) con superficie lorda complessiva maggiore o uguale a 1000 m2;

    c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

    d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

    Nota: Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf> 900 MJ/m2.

    e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

    f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

 

Cosa sono le vie di esodo

Definizione e funzione nelle emergenze

Le vie di esodo sono i percorsi che consentono l’evacuazione sicura e rapida degli occupanti di un edificio in caso di pericolo, come un incendio o un’esplosione. Includono corridoi, porte, rampe, scale, uscite di emergenza e percorsi esterni che conducono a un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Nota: Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

Vie di esodo e uscite di emergenza: differenze e ruoli

Le uscite di emergenza sono una parte delle vie di esodo, ma non coincidono con esse. Le vie di esodo comprendono l’intero percorso, dall’interno dell’edificio fino al punto di raccolta sicuro all’esterno.

Caratteristiche del sistema d’esodo

  1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
  2. In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.

Nota: Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

  1. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
  2. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
  3. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
  4. Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Nota: Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

 

progettazione sistema di esodo

 

Progettazione del sistema d’esodo

  1. Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio.
  2. È ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco minore o uguale 30 m.
  3. È ammessa una lunghezza del corridoio cieco minore o uguale a 45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:
    a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

    Nota: La funzione A, rivelazione automatica dell’incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.

    b) altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco maggiore o uguale a 5 m.

  4. Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo.
  5. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere  maggiore o uguale a 60 m.
    Nota: Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento o suddiviso in compartimenti in esito alle risultanze della valutazione del rischio, come indicato in 4.1
  6. L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:
    a) da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
    b) da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …);
    c) secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
  7. La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza minore o uguale a 80 mm.
  8. La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere maggiore o uguale a 900 mm. Sono ammessi:
    a) varchi di larghezza essere maggiore o uguale a 800 mm;
    b) varchi di larghezza essere maggiore o uguale a 700 mm, per affollamento del locale maggiore o uguale a 10 occupanti;
    c) varchi di larghezza maggiore o uguale a 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
  9. In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo.

 

Segnalazione e cartellonistica nelle vie di esodo

Cartelli vie di esodo: caratteristiche e normative

I cartelli devono essere conformi alla norma UNI ISO 7010, ben visibili, posizionati in alto e retroilluminati ove necessario. I simboli devono essere comprensibili anche da chi non conosce la lingua.

Segnaletica vie di esodo antincendio: dove va posizionata

La segnaletica va posta in ogni punto di svolta, all’ingresso e all’uscita di ogni ambiente, in prossimità delle uscite di emergenza. Deve essere presente anche lungo il pavimento in ambienti con rischio di fumo.